Art. 8.

(Riconoscimento dell'ANFFAS).

      1. L'ANFFAS, in quanto associazione di famiglie, rappresentante nazionale di disabili intellettivi e relazionali, è ammessa a fare parte, con pari dignità, del novero delle associazioni riconosciute di interesse nazionale costituito dall'Unione italiana dei ciechi (UIC), dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti (ENS) e dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC).
      2. L'ANFFAS è ammessa a usufruire del finanziamento pubblico già riservato, ai sensi della legislazione vigente, alle associazioni di cui al comma 1.

 

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